12/09/08

Tutti d’accordo sul PM avvocato della Polizia?





di Bruno Tinti

(Procuratore Aggiunto della Repubblica di Torino)






da Chiarelettere.blog





In effetti gli accordi in materia di giustizia che si profilano tra destra e sinistra sono preoccupanti.



I cultori della procedura penale saranno lieti di un incipit molto preciso: l’indicazione delle norme che regolano i rapporti tra Procura della Repubblica e Polizia Giudiziaria. Queste sono: l’art. 109 della Costituzione, secondo cui la Magistratura dispone direttamente della Polizia Giudiziaria; e numerosi articoli del codice di procedura penale: il 58, secondo cui la Procura dispone (presso i propri uffici) di una sezione di Polizia Giudiziaria e si serve di questa per compiere le indagini (ma non solo; può servirsi anche di qualsiasi altra Polizia Giudiziaria); il 59, secondo cui la Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura dipende direttamente dal Procuratore della Repubblica e non può essere trasferita ad altro ufficio o adibita a servizi diversi se non per ordine del Procuratore; il 327, secondo cui il Pubblico Ministero dirige le indagini; il 330, secondo cui il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato; il 347, che obbliga la Polizia Giudiziaria a riferire senza ritardo al Pubblico Ministero i reati di cui è venuta a conoscenza; il 348 secondo cui, una volta che la Procura sia stata avvertita che è stato commesso un reato, la direzione delle indagini spetta al Pubblico Ministero.



Per evitare diatribe che ritengo poco costruttive, sia chiaro che si tratta di un sintetico resoconto del contenuto di questi articoli che, se taluno vuole leggere integralmente, sono rintracciabili in qualsiasi codice. E sia chiaro anche che di norme che riguardano questo argomento ce ne sono altre ma che, ai fini di quello che voglio raccontare, mi servono solo queste.



Per quelli che preferiscono un racconto più agevole, dirò che in pratica le cose si svolgono così.



La Procura della Repubblica dispone di un certo numero di poliziotti giudiziari; nel termine poliziotti giudiziari sono compresi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza.



Questi poliziotti sono alle dirette dipendenze del Procuratore, nessuno che non sia il Procuratore (o i Sostituti, si capisce) può dare loro ordini; non possono essere trasferiti né possono essere adibiti a servizi diversi da quelli che svolgono presso la Procura.



Insomma un corpo di polizia piccolino ma autonomo e indipendente esattamente come i magistrati della Procura.



Con questa task force, ripeto, piccolina ma efficiente, le Procure lavorano.



E su cosa lavorano? Su quello che gli arriva; infatti, ogni giorno la Procura riceve le cosiddette notizie di reato: si tratta dei rapporti della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Forestale, dell’INPS, dell’Ispettorato del lavoro, dei Vigili Urbani etc; a questi rapporti di autorità pubbliche si aggiungono denunce e querele (c’è una differenza ma per la nostra storia è irrilevante) presentate dai privati cittadini; arrivano anche relazioni inviate da pubblici ufficiali (per esempio altri giudici, in genere quelli che si occupano di civile, oppure notai o impiegati del Comune etc.) che, nel corso della loro attività, sono venuti a conoscenza di fatti che, secondo loro, costituiscono reato; infine gli stessi Procuratori della Repubblica o i loro Sostituti possono aprire un’indagine a seguito di notizie raccolte direttamente, magari da un giornale, da un servizio televisivo, dalla constatazione diretta di un fatto.



Tutto questo viene valutato dalla Procura che decide se aprire un’indagine o no; se ritiene di farlo (potrebbe non ravvisare alcun elemento illecito in ciò che le viene raccontato) si procede alle iscrizioni nel registro e via con il lavoro.



Qui le modalità di lavoro sono varie: talvolta si utilizzano i poliziotti che stanno in Procura; talaltra quelli che hanno mandato la notizia di reato, talaltra ancora poliziotti di altre città (perché magari le indagini si debbono fare in quel posto).



Insomma, il Pubblico Ministero lavora con la Polizia Giudiziaria che più rapidamente ed efficientemente può fare le indagini. E può fare questo perché ci sono gli artt. 109 della Costituzione e 327 del codice di procedura penale che attribuiscono al PM la direzione della Polizia Giudiziaria.



Alla fine, tra PM e poliziotti, l’indagine finisce; talvolta si archivia, talvolta si fa il processo.



Come credo tutti sappiano, uno dei problemi che angustiano la nostra classe politica (tutta, purtroppo il problema non si limita a Berlusconi e soci; fosse così qualche speranza ci sarebbe) è quello di impedire che le malefatte sue e dei suoi fiancheggiatori vengano scoperte, “indagate” (sarebbe a dire sottoposte ad indagini dal PM) e, se del caso, processate. Solo che la soluzione radicale, l’abrogazione dell’obbligatorietà dell’azione penale, ha il difetto di richiedere una modifica della Costituzione; e finora con questa tattica non gli è andata molto bene.



Per chi non avesse le idee chiare su cosa significhi obbligatorietà dell’azione penale (nulla di strano, io so poco, qualcuno ritiene pochissimo, di diritto e nulla di tutte le altre scienze) ho cercato di spiegare la cosa con un articolo che si trova a questo link. (*)



Così pare che ne stiano studiando un’altra, magari non così radicale e quindi con qualche buco residuo, ma che darebbe risultati abbastanza buoni (si capisce dal loro punto di vista).



Allora: modificare la Costituzione è difficile; ma modificare la legge ordinaria è semplice: il Parlamento sta lì per firmare quello che decide il Governo, i numeri ci sono; l’opposizione è d’accordo; una cosetta un po’ tecnica, che nessuno capisce bene, passa come niente.



Basterebbe abrogare gli artt. 58 e 59 del cpp.



A questo punto la Procura continuerà a disporre direttamente della Polizia Giudiziaria ex art. 109 della Costituzione; ma di quale Polizia Giudiziaria? Beh, di quella che vive e lavora nelle questure, nelle caserme, nei commissariati, nelle stazioni.



E come ne disporrà? Semplice, manderà le sue disposizioni al comandante di questa o quella questura o caserma e questi incaricherà il sovrintendente Tizio, il maresciallo Sempronio e poi magari il maresciallo Caio, perché Sempronio è stato trasferito, di procedere con le indagini.



Insomma la Procura resterà un generale senza esercito, con la facoltà di dare ordini a tanti colonnelli che, loro si, avranno la direzione e il controllo della truppa; e che faranno svolgere l’indagine con le persone, le modalità e i tempi che decideranno.



Già questo sarebbe la fine dell’obbligatorietà dell’azione penale; in fatto naturalmente, in diritto e secondo quanto previsto dalla Costituzione tutto sarebbe regolare.



Perché è ovvio quello che potrebbe succedere: massima solerzia e disponibilità per spaccio di droga, omicidio dell’amante o del coniuge (ma per il coniuge un po’ di più), sequestro di persona, rapina alle poste, furto al supermercato e per tutta la sterminata platea di reati in materia di immigrazione. Quando si cominciasse con frodi fiscali, falso in bilancio, riciclaggio corruzione, peculato, abuso d’ufficio, finanziamento illecito dei partiti: eh allora, caro PM, gli uomini sono quelli che sono, abbiamo tanto da fare, evaderemo al più presto la sua richiesta etc etc.



E non perché la Polizia Giudiziaria non sia piena di bravissime ed onestissime persone; ma perché, a differenza dei magistrati e dei poliziotti che lavorano oggi in Procura ex artt. 58 e 59 del cpp, la Polizia Giudiziaria che non è alle dirette dipendenze della Procura non è autonoma né indipendente. Ha superiori gerarchici. E, alla fine della catena di comando, ci sono i Ministri, e quindi il Governo. E, se il Ministro dell’Interno ordina al Prefetto che ordina al Questore che ordina al Dirigente che ordina al Maresciallo e via così, allora c’è poco da fare.



E il Ministro dell’Interno, in certi casi, ordina, ordina molto.



Poi, naturalmente, la riforma (si capisce mirata a recuperare la rapidità e l’efficienza del processo e dunque fatta nell’interesse di tutti i cittadini) potrebbe anche essere migliorata (sempre dal loro punto di vista).



Da parecchio tempo estemporanei legislatori suggeriscono di modificare l’art. 330 del cpp, quello che prevede che il PM e la PG prendono notizia dei reati di propria iniziativa; basterebbe, hanno virtuosamente suggerito, eliminare le parole “Il pubblico ministero”, roba da poco.



Conseguenza? Il Presidente della Camera si immerge illegittimamente (illegalmente?) nel parco di Giannutri; la Polizia Giudiziaria non comunica la cosa alla Procura competente; se il Procuratore ritiene che la cosa costituisce reato non può procedere ad aprire un’indagine perché lui, da solo, non può “prendere notizia del reato”, glielo deve comunicare la PG.



E, se il Ministro dell’Interno, amico e compagno del Presidente della Camera, dice al Questore o al Generale dei CC competenti per territorio di guardarsi bene dal fare rapporto; eh, allora sarà difficile che la notizia di reato in Procura ci arrivi e che si possa aprire un fascicolo.



Già, però, nella maggior parte dei casi, la Polizia Giudiziaria il rapporto lo deve comunque trasmettere (non si dice proprio così, il “rapporto” non c’è più, si chiama CNR, Comunicazione della notizia di reato; ma cerchiamo di capirci con facilità; pensate che la prigione si deve chiamare Casa Circondariale; però io continuo ad avere il dubbio che se la chiamassi così molti mi chiederebbero dove diavolo si mandano gli arrestati che si suppone debbono andare in prigione e non in pensione. Appunto). E dunque, quando il fatto è con evidenza illecito, per forza il pallino passerà al PM; e magari questo indaga; e indaga dove non dovrebbe.



Beh, e se modificassimo l’art. 347 c.p.p.? La PG deve trasmettere il rapporto in Procura, è vero; ma se eliminiamo le parole “senza ritardo”, magari glielo trasmetterà si, ma quando sarà più opportuno, meno dirompente, magari quando qualcuno che conta sarà stato avvisato, avrà avuto tempo di sistemare le cose …



Di nuovo, tutto ciò potrebbe avvenire non perché Polizia e Carabinieri sono tutti disonesti; ma perché comunque “obbediscono”; e chi comanda le sue esigenze ce l’ha ….



Non è difficile fare una riforma del genere: pensate che, fino al 1992, la PG doveva trasmettere il rapporto entro 48 ore; poi, come si è detto, queste 48 ore sono diventate “senza ritardo”; e magari domani resterà solo il “deve trasmettere”.



E infine, che ci vuole a modificare anche l’art. 348? Basta abrogare il comma 3, quello che prevede che la Polizia Giudiziaria, dopo che l’indagine è stata aperta dal PM, compie gli atti specificamente da lui delegati eseguendone le direttive. Basta, via, la Polizia Giudiziaria indaghi come vuole, riferisca al PM quello che vuole e lui, al massimo, chiederà ulteriori informazioni.



Insomma, senza ammazzarsi in battaglie per la riforma della Costituzione, senza scomodare le grandi questioni della separazione delle carriere e dell’obbligatorietà dell’azione penale, è sufficiente impedire al PM di prendere autonomamente notizia dei reati, di disporre di una Polizia Giudiziaria alle sue dirette dipendenze e di dare direttive a questa Polizia per l’esecuzione delle indagini.



Ecco come si può far diventare il PM “avvocato della polizia”, che vuol dire avvocato del Governo. Un avvocato che riceve un processo bello e confezionato e deve solo sostenere l’accusa davanti al Giudice, sulla base degli elementi che la Polizia gli ha fornito; e solo di quelli.



Ah dimenticavo: un avvocato, soprattutto, che non riceve i processi che il Governo non vuole che si facciano.



(*) Sull’irrinunciabilità dell’obbligatorietà dell’azione penale, si può leggere anche un articolo di Felice Lima, a questo link.

Fonte articolo



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