17/10/08

Nasce l'ASN, l'Autorità per la sicurezza nucleare

E’ fatta. Almeno dal punto di vista legislativo: è nata l’ASN, l’Autorità per la sicurezza nucleare. Cià vuol dire che il Governo ha messo in piedi l’organo che praticamente si occuperà di costruire le centrali nucleari sul nostro terrioriorio. La norma è contenuta in quel minestrone di leggi che è l’emendamento 1441-ter in cui è stato infilato di tutto e di più.

Ecco cosa prescrive l’art. 16-bis:

1. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

2. L’Autorità è composta dalle strutture dell’attuale Dipartimento Nucleare dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell’ASN, che le verranno associate;

Il seguito qui.

Rispetto alla individuazione dei siti sia di stoccaggio delle scorie nucleari sia degli impianti, viene fissata la data del 30 giugno 2009 per la loro localizzazione:

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti criteri per le discipline della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Con i decreti di cui al presente comma sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

Via | Camera dei Deputati

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