I favori della legge al grande crimine.
Per valutare le possibili ricadute della prossima approvazione del nuovo scudo fiscale, può essere utile ricordare alcuni degli effetti negativi conseguenti all’entrata in vigore del precedente scudo: quello introdotto dal decreto legge 350/2001. In quell’occasione fu regolarizzata una somma globale di circa 73 miliardi di euro. A fronte di tale enorme massa di capitale, furono effettuate meno di trecento segnalazioni di operazioni sospette in tutt’Italia, di cui nessuna che riguardava la Sicilia. Grazie alle garanzie di anonimato accordate da quella legge, non fu possibile selezionare e intercettare il denaro sporco frutto di gravi delitti, ben diversi da quelli di natura fiscale per i quali era stata accordata la non punibilità.
Solo per una fortuita coincidenza investigativa, la procura di Palermo ebbe modo di individuare e sequestrare alcuni milioni di euro che uno dei riciclatori più importanti di Cosa Nostra, già condannato per mafia, stava tentando di fare rientrare in Italia. Ma si trattò solo di una goccia nel mare. Così un enorme e improvviso flusso di capitale sporco refluì come un invisibile fiume carsico nel bacino dell’economia legale, con effetti inquinanti e distorsivi del libero mercato, segnalati da vari indicatori . In quegli anni apparve sulla scena una miriade di nuovi ricchi che acquistavano a tutto spiano pacchetti azionari, immobili, attività imprenditoriali e commerciali con offerte di contante che “non si potevano rifiutare”, per la loro estrema appetibilità rispetto agli ordinari standard di mercato.
In alcune rinomate località turistiche si verificò il passaggio di mano di varie attività alberghiere e di ristorazione. Si registrò anche un singolare fenomeno linguistico: improvvisamente in quei locali si sentirono risuonare parlate siciliane, calabresi e campane, al posto dei precedenti idiomi locali. Del resto ai mafiosi il Centro Nord è sempre piaciuto moltissimo: posti tranquilli dove si può investire e “lavorare” senza problemi, e dove spesso si è ancora convinti che la mafia sia solo una storia di “coppole storte”, un relitto feudale del Sud arretrato.
Per evitare che la legislazione antimafia diventi un’eterna tela di Penelope, che di giorno si tesse con nuovi provvedimenti e di notte si sfila creando enormi zone di opacità impermeabili alle indagini, sarebbe il caso che questa volta non si ripetessero gli errori del passato e, dunque, si dotasse la magistratura di strumenti idonei per intercettare quelli tra i capitali rientrati che non sono frutto di reati condonabili, ma di altre attività criminose.
Atal fine sarebbe quantomeno indispensabile che la nuova legge imponesse espressamente agli intermediari finanziari (le banche che ricevono i capitali fatti rientrare) l’obbligo di comunicare i nominativi dei soggetti “scudati” all’Anagrafe centralizzata dei rapporti finanziari istituita presso l’Agenzia delle entrate, e che l’Anagrafe provvedesse a contrassegnare tali nominativi con un codice convenzionale in modo da consentirne l’immediata individuazione.
Attualmente tale obbligo è previsto solo da una semplice circolare del 2007, che già in tanti si sono affrettati a ritenere non applicabile in quanto non espressamente richiamata dal decreto legge 78/2009 che prevede il nuovo scudo fiscale. Coloro che faranno rientrare o regolarizzeranno capitali derivanti da reati non punibili, non avranno nulla da temere da una simile operazione di trasparenza, giacché la legge garantisce loro l’immunità penale e fiscale. D’altra parte rendere immediatamente “visibili” alla magistratura i nominativi dei soggetti scudati, offrirebbe la possibilità di verificare - nei modi e con le garanzie previste per le indagini penali - se tra costoro si celino prestanome e riciclatori di indagati per reati di mafia ed altri gravi reati, e di sventare così il tentativo di approfittare indebitamente dell’opportunità offerta dalla nuova legge per “ripulire” sotto banco denaro sporco.
Continuare invece a garantire l’anonimato ai soggetti scudati, affievolire per gli intermediari finanziari o addirittura eliminare l’obbligo di segnalare le operazioni sospette potrebbe essere frainteso come un pericoloso cedimento alla cultura dell’omertà, oltre che aprire di fatto un varco incontrollabile al riciclaggio di capitali illegali.
Si correrebbe così il rischio di cadere dalla sindrome della tela di Penelope nella più grave patologia della perturbante doppiezza di uno Stato che prima chiede ai cittadini di esporsi coraggiosamente in prima persona denunciando le richieste estorsive, e poi li invita a voltarsi dall’altra parte quando si tratta di “fare cassa”, accettando il rischio di “regolarizzare” anche gli introiti delle estorsioni. Perché, si sa, “pecunia non olet”.
Per valutare le possibili ricadute della prossima approvazione del nuovo scudo fiscale, può essere utile ricordare alcuni degli effetti negativi conseguenti all’entrata in vigore del precedente scudo: quello introdotto dal decreto legge 350/2001. In quell’occasione fu regolarizzata una somma globale di circa 73 miliardi di euro. A fronte di tale enorme massa di capitale, furono effettuate meno di trecento segnalazioni di operazioni sospette in tutt’Italia, di cui nessuna che riguardava la Sicilia. Grazie alle garanzie di anonimato accordate da quella legge, non fu possibile selezionare e intercettare il denaro sporco frutto di gravi delitti, ben diversi da quelli di natura fiscale per i quali era stata accordata la non punibilità.
Solo per una fortuita coincidenza investigativa, la procura di Palermo ebbe modo di individuare e sequestrare alcuni milioni di euro che uno dei riciclatori più importanti di Cosa Nostra, già condannato per mafia, stava tentando di fare rientrare in Italia. Ma si trattò solo di una goccia nel mare. Così un enorme e improvviso flusso di capitale sporco refluì come un invisibile fiume carsico nel bacino dell’economia legale, con effetti inquinanti e distorsivi del libero mercato, segnalati da vari indicatori . In quegli anni apparve sulla scena una miriade di nuovi ricchi che acquistavano a tutto spiano pacchetti azionari, immobili, attività imprenditoriali e commerciali con offerte di contante che “non si potevano rifiutare”, per la loro estrema appetibilità rispetto agli ordinari standard di mercato.
In alcune rinomate località turistiche si verificò il passaggio di mano di varie attività alberghiere e di ristorazione. Si registrò anche un singolare fenomeno linguistico: improvvisamente in quei locali si sentirono risuonare parlate siciliane, calabresi e campane, al posto dei precedenti idiomi locali. Del resto ai mafiosi il Centro Nord è sempre piaciuto moltissimo: posti tranquilli dove si può investire e “lavorare” senza problemi, e dove spesso si è ancora convinti che la mafia sia solo una storia di “coppole storte”, un relitto feudale del Sud arretrato.
Per evitare che la legislazione antimafia diventi un’eterna tela di Penelope, che di giorno si tesse con nuovi provvedimenti e di notte si sfila creando enormi zone di opacità impermeabili alle indagini, sarebbe il caso che questa volta non si ripetessero gli errori del passato e, dunque, si dotasse la magistratura di strumenti idonei per intercettare quelli tra i capitali rientrati che non sono frutto di reati condonabili, ma di altre attività criminose.
Atal fine sarebbe quantomeno indispensabile che la nuova legge imponesse espressamente agli intermediari finanziari (le banche che ricevono i capitali fatti rientrare) l’obbligo di comunicare i nominativi dei soggetti “scudati” all’Anagrafe centralizzata dei rapporti finanziari istituita presso l’Agenzia delle entrate, e che l’Anagrafe provvedesse a contrassegnare tali nominativi con un codice convenzionale in modo da consentirne l’immediata individuazione.
Attualmente tale obbligo è previsto solo da una semplice circolare del 2007, che già in tanti si sono affrettati a ritenere non applicabile in quanto non espressamente richiamata dal decreto legge 78/2009 che prevede il nuovo scudo fiscale. Coloro che faranno rientrare o regolarizzeranno capitali derivanti da reati non punibili, non avranno nulla da temere da una simile operazione di trasparenza, giacché la legge garantisce loro l’immunità penale e fiscale. D’altra parte rendere immediatamente “visibili” alla magistratura i nominativi dei soggetti scudati, offrirebbe la possibilità di verificare - nei modi e con le garanzie previste per le indagini penali - se tra costoro si celino prestanome e riciclatori di indagati per reati di mafia ed altri gravi reati, e di sventare così il tentativo di approfittare indebitamente dell’opportunità offerta dalla nuova legge per “ripulire” sotto banco denaro sporco.
Continuare invece a garantire l’anonimato ai soggetti scudati, affievolire per gli intermediari finanziari o addirittura eliminare l’obbligo di segnalare le operazioni sospette potrebbe essere frainteso come un pericoloso cedimento alla cultura dell’omertà, oltre che aprire di fatto un varco incontrollabile al riciclaggio di capitali illegali.
Si correrebbe così il rischio di cadere dalla sindrome della tela di Penelope nella più grave patologia della perturbante doppiezza di uno Stato che prima chiede ai cittadini di esporsi coraggiosamente in prima persona denunciando le richieste estorsive, e poi li invita a voltarsi dall’altra parte quando si tratta di “fare cassa”, accettando il rischio di “regolarizzare” anche gli introiti delle estorsioni. Perché, si sa, “pecunia non olet”.
di Roberto Scarpinato
Fonte articolo
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