I processi contro Silvio Berlusconi possono ricominciare. La Consulta ha deciso che siano i giudici a valutare di volta in volta se applicarlo o meno.
Con una decisione che in parte boccia e in parte interpreta alcune norme sul legittimo impedimento, la Corte Costituzionale ha posto diversi paletti alla legge nata per mettere temporaneamente al riparo il premier dalla ripresa dei suoi tre processi (Mills, Mediaset e Mediatrade). In particolare, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa, la Consulta ha bocciato la certificazione di Palazzo Chigi sull’impedimento e l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza fino a sei mesi, dichiarando illegittimo il comma 4 dell’art.1 della legge 51 del 2010. Bocciato in parte anche il comma 3, affidando al giudice la valutazione del legittimo impedimento.
La Consulta ha inoltre fornito una interpretazione del comma 1, ritenendolo legittimo solo se, nell’ambito dell’elenco di attività indicate come impedimento per premier e ministri, il giudice possa valutare l’indifferibilità della concomitanza dell’impegno con l’udienza, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri.
Il comma 4 dell’art 1 della legge, bocciato per irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione (art. 3 della Costituzione), prevede nello specifico quanto segue: “Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi”.
Il comma 3, rispetto al quale la Corte sarebbe intervenuta con una pronuncia”additiva, prevede che “il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza”. Il comma 1, di cui la Consulta ha invece dato una interpretazione conforme a Costituzione, prevede che per premier e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento “il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti”. A seguire, sempre il primo comma, elenca i riferimenti normativi riguardanti specifiche attività tra le quali, ad esempio, il consiglio dei ministri, la conferenza Stato-Regioni, impegni internazionali etc. Dopo questo elenco minuzioso, il comma 1 prevede che sono oggetto di legittimo impedimento le “relative attività preparatorie e consequenziali, nonchè ogni attività comunque coessenziale alla funzioni di governo”.
Con una decisione che in parte boccia e in parte interpreta alcune norme sul legittimo impedimento, la Corte Costituzionale ha posto diversi paletti alla legge nata per mettere temporaneamente al riparo il premier dalla ripresa dei suoi tre processi (Mills, Mediaset e Mediatrade). In particolare, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa, la Consulta ha bocciato la certificazione di Palazzo Chigi sull’impedimento e l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza fino a sei mesi, dichiarando illegittimo il comma 4 dell’art.1 della legge 51 del 2010. Bocciato in parte anche il comma 3, affidando al giudice la valutazione del legittimo impedimento.
La Consulta ha inoltre fornito una interpretazione del comma 1, ritenendolo legittimo solo se, nell’ambito dell’elenco di attività indicate come impedimento per premier e ministri, il giudice possa valutare l’indifferibilità della concomitanza dell’impegno con l’udienza, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze della giurisdizione, esercizio del diritto di difesa e tutela della funzione di governo, oltre che secondo un principio di leale collaborazione tra poteri.
Il comma 4 dell’art 1 della legge, bocciato per irragionevole sproporzione tra diritto di difesa ed esigenze della giurisdizione (art. 3 della Costituzione), prevede nello specifico quanto segue: “Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi”.
Il comma 3, rispetto al quale la Corte sarebbe intervenuta con una pronuncia”additiva, prevede che “il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza”. Il comma 1, di cui la Consulta ha invece dato una interpretazione conforme a Costituzione, prevede che per premier e ministri, chiamati a comparire in udienza in veste di imputati, costituisce legittimo impedimento “il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti”. A seguire, sempre il primo comma, elenca i riferimenti normativi riguardanti specifiche attività tra le quali, ad esempio, il consiglio dei ministri, la conferenza Stato-Regioni, impegni internazionali etc. Dopo questo elenco minuzioso, il comma 1 prevede che sono oggetto di legittimo impedimento le “relative attività preparatorie e consequenziali, nonchè ogni attività comunque coessenziale alla funzioni di governo”.
da Il Fatto Quotidiano
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