Sono 5 le leggi, 3 delle quali recentissime, con le quali sono stati regalati alle banche centinaia di miliardi di euro annuali. E poiché (non so se stupisce) nessun partito si è opposto, non resta che il referendum.
--La più recente è il DL n. 70\13.5.2011 ('decreto sviluppo'), art. 8, secondo cui l'usura, che prima scattava quando il tasso medio veniva superato del 50%, scatta ora quando il tasso medio viene superato di 8 punti, o anche del 25% + 4 punti (ma questo secondo criterio è 'fumogeno': serve solo a confondere). Per fare l'esempio che interessa il maggior numero di italiani, nei mutui a tasso variabile, ora in media del 2,79%, prima, per verificarsi l'usura, la banca doveva praticare il 4,18%, ora invece il 10,79%. Cosa che, ora che non c'è più il baluardo del 'tasso soglia', ha già innescato un aumento strisciante del costo del denaro, e che inoltre serve a evitare alle banche le sempre più numerose condanne per usura.
--La seconda è la L. n. 10, art. 2, comma 61, del 26.2.11, con cui, in contrasto frontale con decenni di giurisprudenza anche delle Sezioni Unite della Cassazione, si è stabilito che la prescrizione decennale nelle cause contro le banche, che decorreva dalla chiusura del conto corrente, ora decorra dall'annotazione dell'operazione. Significa che, ad esempio, in relazione a un conto durato venti anni e chiuso nove anni fa potevi recuperare tutto, mentre ora puoi recuperare solo un anno, ovvero solo le somme di cui la banca si è indebitamente appropriata tra oggi e dieci anni fa.
--La terza è il D. Lgs n. 11 del 27.1.2010 con il quale – ora che si stavano vincendo le cause sulla 'valuta zero', cioè sull'accredito immediato dei versamenti – è stato stabilito l'accredito al terzo giorno. Una guerra iniziata invero proprio da me nel 1980 (ottenendo il primo risultato positivo nel 2004) in base al semplice argomento che se Tizio dà a Caio un assegno di 1.000 euro il primo gennaio, e Caio lo versa subito sul suo conto, i 1.000 euro vengono stornati a Tizio il primo gennaio e accreditati a Caio dopo alcuni (o molti) giorni, sicché, nell'intervallo, gli interessi vanno alla banca, che non è mai stata proprietaria dei soldi.
--La quarta è il D Lgs 4.8.99, n. 342, art. 25, con cui si è stabilito che l'anatocismo (addebito trimestrale anziché annuale degli interessi) è legittimo purché venga praticato anche all'attivo, 'dimenticando' però l'enorme differenza tra tassi attivi e passivi. Una 'amnesia' che ha colpito anche la Corte Costituzionale vanificando la sentenza in cui si dilunga a illustrare la legittimità del 'pareggiamento' senza però aggiungere (lo ha dato per scontato?) che sarebbe occorso anche il 'pareggiamento' quantitativo dei tassi. Una 'amnesia' che, dal 22.4.2000, data di entrata in vigore di questo regime, al 31.12.2010, con un tasso attivo medio dello 0,87% e un tasso passivo medio del 13,32% (10,08% + lo 0,81% trimestrale = 3,24% annuo di commissione di massimo scoperto), ha causato – per ogni 100.000 euro – in dieci anni, un guadagno per i correntisti di 427 euro, ma un guadagno per le banche di 203.576 euro.
--La quinta è il decreto legislativo 385 del 1993, art. 50, con il quale si è stabilito che è sufficiente una dichiarazione del direttore della banca (quindi 'di parte') per far diventare «certa, liquida ed esigibile» la somma scritta in fondo a un qualsiasi estratto conto bancario. Con la conseguenza, ove si rompano i rapporti, che la banca, anziché dover iniziare un giudizio civile con citazione, cosa che ti consentirebbe di difenderti adeguatamente, può depositare un ricorso per decreto ingiuntivo: decreti che spesso i giudici (sempre larghi di manica con le banche per motivi meglio noti a loro) rilasciano in forma esecutiva, sicché la banca può subito pignorarti quello che hai. Una norma assurda (solo le banche possono 'autocertificare' i propri crediti), oggi divenuta grottesca perché quasi tutte le voci dell'estratto conto sono ormai oggetto di censura giurisprudenziale, per cui si sa a priori che il saldo, all'esito dei giudizi, risulterà errato.
--La più recente è il DL n. 70\13.5.2011 ('decreto sviluppo'), art. 8, secondo cui l'usura, che prima scattava quando il tasso medio veniva superato del 50%, scatta ora quando il tasso medio viene superato di 8 punti, o anche del 25% + 4 punti (ma questo secondo criterio è 'fumogeno': serve solo a confondere). Per fare l'esempio che interessa il maggior numero di italiani, nei mutui a tasso variabile, ora in media del 2,79%, prima, per verificarsi l'usura, la banca doveva praticare il 4,18%, ora invece il 10,79%. Cosa che, ora che non c'è più il baluardo del 'tasso soglia', ha già innescato un aumento strisciante del costo del denaro, e che inoltre serve a evitare alle banche le sempre più numerose condanne per usura.
--La seconda è la L. n. 10, art. 2, comma 61, del 26.2.11, con cui, in contrasto frontale con decenni di giurisprudenza anche delle Sezioni Unite della Cassazione, si è stabilito che la prescrizione decennale nelle cause contro le banche, che decorreva dalla chiusura del conto corrente, ora decorra dall'annotazione dell'operazione. Significa che, ad esempio, in relazione a un conto durato venti anni e chiuso nove anni fa potevi recuperare tutto, mentre ora puoi recuperare solo un anno, ovvero solo le somme di cui la banca si è indebitamente appropriata tra oggi e dieci anni fa.
--La terza è il D. Lgs n. 11 del 27.1.2010 con il quale – ora che si stavano vincendo le cause sulla 'valuta zero', cioè sull'accredito immediato dei versamenti – è stato stabilito l'accredito al terzo giorno. Una guerra iniziata invero proprio da me nel 1980 (ottenendo il primo risultato positivo nel 2004) in base al semplice argomento che se Tizio dà a Caio un assegno di 1.000 euro il primo gennaio, e Caio lo versa subito sul suo conto, i 1.000 euro vengono stornati a Tizio il primo gennaio e accreditati a Caio dopo alcuni (o molti) giorni, sicché, nell'intervallo, gli interessi vanno alla banca, che non è mai stata proprietaria dei soldi.
--La quarta è il D Lgs 4.8.99, n. 342, art. 25, con cui si è stabilito che l'anatocismo (addebito trimestrale anziché annuale degli interessi) è legittimo purché venga praticato anche all'attivo, 'dimenticando' però l'enorme differenza tra tassi attivi e passivi. Una 'amnesia' che ha colpito anche la Corte Costituzionale vanificando la sentenza in cui si dilunga a illustrare la legittimità del 'pareggiamento' senza però aggiungere (lo ha dato per scontato?) che sarebbe occorso anche il 'pareggiamento' quantitativo dei tassi. Una 'amnesia' che, dal 22.4.2000, data di entrata in vigore di questo regime, al 31.12.2010, con un tasso attivo medio dello 0,87% e un tasso passivo medio del 13,32% (10,08% + lo 0,81% trimestrale = 3,24% annuo di commissione di massimo scoperto), ha causato – per ogni 100.000 euro – in dieci anni, un guadagno per i correntisti di 427 euro, ma un guadagno per le banche di 203.576 euro.
--La quinta è il decreto legislativo 385 del 1993, art. 50, con il quale si è stabilito che è sufficiente una dichiarazione del direttore della banca (quindi 'di parte') per far diventare «certa, liquida ed esigibile» la somma scritta in fondo a un qualsiasi estratto conto bancario. Con la conseguenza, ove si rompano i rapporti, che la banca, anziché dover iniziare un giudizio civile con citazione, cosa che ti consentirebbe di difenderti adeguatamente, può depositare un ricorso per decreto ingiuntivo: decreti che spesso i giudici (sempre larghi di manica con le banche per motivi meglio noti a loro) rilasciano in forma esecutiva, sicché la banca può subito pignorarti quello che hai. Una norma assurda (solo le banche possono 'autocertificare' i propri crediti), oggi divenuta grottesca perché quasi tutte le voci dell'estratto conto sono ormai oggetto di censura giurisprudenziale, per cui si sa a priori che il saldo, all'esito dei giudizi, risulterà errato.
Di Alfonso Luigi Marra
Da Affari Italiani
Fonte articolo
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