Così nella presentazione del documento l'on. Roberto Cassinelli racconta la release definitiva della sua proposta di legge (qui disponibile in PDF), quella che ha definito "salvablog" e che nelle intenzioni vorrebbe aggiustare i baratri aperti dalla famigerata legge 62 del 2001 sull'editoria.
La "versione 2.0" che il parlamentare intende portare all'attenzione dei propri colleghi, come spiega lui stesso sul proprio blog, aggiorna due aspetti rispetto alla release precedente. In particolare nell'elenco delle specifiche per le quali un sito debba essere tenuto alla registrazione, laddove si parla di "due o più persone regolarmente retribuite" come essenziali a far scattare l'obbligo, nella nuova versione si intende che tra queste persone non sia compreso l'editore del "prodotto editoriale", ossia - specifica Cassinelli - "il proprietario del sito". Oltre a questi, dunque, vi devono essere almeno altre due persone.
La ratio di un provvedimento del genere rimane la stessa: Cassinelli cerca di definire in qualche modo che cosa si intenda per prodotto editoriale soggetto a registrazione, cercando con una serie di definizioni, come questa, di separare il miele dalla cera, o viceversa, e ottenere così un obbligo che non si estenda a blog e affini.
La seconda modifica prevista riguarda sempre la definizione del prodotto soggetto a registrazione, con l'aumento da 36mila a 50mila euro del fatturato minimo del prodotto editoriale. "Mi sembra - chiosa Cassinelli - un aumento significativo".
Qualora questo testo si trasformasse in legge senza modifiche, le drammatiche ambiguità introdotte dalla 62 del 2001 cesserebbero di esistere e verrebbe introdotta una definizione di prodotto editoriale legata a parametri che, ancorché discutibili, avrebbero quantomeno il merito di essere assai più precisi della normativa precedente.
Da segnalare, infine, i contenuti del terzo articolo della proposta:
1. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è interamente sostituito dal seguente: "art. 16 (Omessa registrazione e omessa o non veritiera indicazione del nome dell'editore o dello stampatore) - 1. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un prodotto editoriale periodico senza che sia stata eseguita la registrazione di cui all'art. 5, ove richiesta, è punito con la sanzione amministrativa sino a euro 500. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque pubblichi un prodotto editoriale non periodico, del quale non risulti il nome dell'editore o quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero"
Si tratta di una misura che, se passasse così com'è, cancellerebbe il reato di stampa clandestina, una di quelle misure dell'attuale legge sulla stampa che contribuiscono a rendere l'Italia uno dei paesi in cui vi è la minore libertà di stampa. L'articolo 16 della 47 del 1948, la legge sulla stampa appunto, verrebbe ridisegnato e parlerebbe, anziché di stampa clandestina, di "Omessa registrazione e omessa o non veritiera indicazione del nome dell'editore o dello stampatore". Qualora qualcuno si trovasse in questa condizione non rischierebbe alcuna conseguenza penale, potrebbe infatti incorrere soltanto in una sanzione amministrativa (fino ad un massimo di 500 euro).
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