Era stato il fiore all'occhiello del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e dell'ex ministro per lo Sviluppo Economico Claudio Scajola. Il percorso intrapreso non sembrava ammettere sbandate, deviazioni o rallentamenti: il ritorno dell'energia nucleare in Italia era un obiettivo primario ed imprescindibile dell'agenda di governo, anche a fronte della scarsissima popolarità (e dei numerosi timori) che questa "tecnica energetica" riscuote ancora oggi in Italia.
Tre giorni fa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza numero 215 del 9 giugno 2010, con la quale la Corte Costituzionale ha decretato un vero e proprio stop alla corsa all'atomo del governo italiano.
La legge incriminata è la numero 102, del 3 agosto 2009, conversione del decreto-legge numero 78.
Con essa, all'articolo 4, il governo apriva alle procedure d'urgenza per la costruzione di nuove infrastrutture per la produzione di energia elettrica, da leggersi più comunemente come "nuove centrali nucleari".
Il governo aveva piena potestà esclusiva in materia di trasmissione e distribuzione e competenza congiunta con le regioni per quanto concerne la produzione e, quindi, la collocazione dei nuovi impianti.
Le nuove centrali rientravano in un piano di urgenza "in riferimento allo sviluppo socio-economico" (non a caso la legge in questione è il famoso "pacchetto anti-crisi") e si stabiliva la loro edificazione per mezzo di capitali "prevalentemente o interamente privati".
Ai fini di attuazione, il governo istituiva la figura di uno o più Commissari straordinari del governo, con poteri esclusivi e totali in tema di nuovi impianti energetici, al punto tale da poter scavalcare tutti gli enti coinvolti (a partire dai comuni e dalle regioni) per la scelta delle nuove sedi nucleari nazionali.
Sono stati proprio il mix tra "ragione d'urgenza" ed "utilizzo di capitali privati" e la privazione dei poteri decisionali delle regioni in materia ad aver condotto la Corte Costituzionale a cassare l'intero articolo, nei commi che vanno dall'1 al 4.
Secondo quanto stabilito dalla suprema corte di giustizia italiana, "trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato. Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum".
Inoltre, per quanto concerne la depotenziazione delle regioni in materia, la Corte Costituzionale afferma che "se le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi".
E conclude deliberando che "i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati".
Quanto stabilito dalla Consulta, ancora una volta nel silenzio quasi tombale della stampa nazionale, apre ad una vera e propria svolta in termini energetici e ostruisce, di fatto e sin da adesso, un percorso accelerato verso la creazione di nuove centrali nucleari.
Le procedure d'urgenza, che consentirebbero nell'ordine di 10-15 anni, di avere energia nucleare operativa in Italia, confliggono con la necessità imprescindibile del governo di attribuire i costi di produzione degli impianti ai singoli privati. E l'automatico decadimento delle ragioni d'urgenza, ipso facto, determinano il ripristino automatico della facoltà degli enti locali, ed in particolar modo delle regioni, di appoggiare o rigettare integralmente le scelte operative e territoriali dell'esecutivo nazionale.
Per un governo ancora privo di ministri deputati alla gestione delle questioni energetiche (dalle dimissioni di Claudio Scajola l'interim delle Attività Produttive è ancora nelle mani del premier Berlusconi), non si prospettano tempi facili.
Il nucleare italiano è ad un passo dalla morte prima ancora della sua nascita. La battaglia dei governatori Vendola, Errani e Lorenzetti contro il nucleare italiano sembra aver portato ad una prima, gigantesca e, forse per gli stessi ricorrenti, insperata vittoria.
Tre giorni fa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza numero 215 del 9 giugno 2010, con la quale la Corte Costituzionale ha decretato un vero e proprio stop alla corsa all'atomo del governo italiano.
La legge incriminata è la numero 102, del 3 agosto 2009, conversione del decreto-legge numero 78.
Con essa, all'articolo 4, il governo apriva alle procedure d'urgenza per la costruzione di nuove infrastrutture per la produzione di energia elettrica, da leggersi più comunemente come "nuove centrali nucleari".
Il governo aveva piena potestà esclusiva in materia di trasmissione e distribuzione e competenza congiunta con le regioni per quanto concerne la produzione e, quindi, la collocazione dei nuovi impianti.
Le nuove centrali rientravano in un piano di urgenza "in riferimento allo sviluppo socio-economico" (non a caso la legge in questione è il famoso "pacchetto anti-crisi") e si stabiliva la loro edificazione per mezzo di capitali "prevalentemente o interamente privati".
Ai fini di attuazione, il governo istituiva la figura di uno o più Commissari straordinari del governo, con poteri esclusivi e totali in tema di nuovi impianti energetici, al punto tale da poter scavalcare tutti gli enti coinvolti (a partire dai comuni e dalle regioni) per la scelta delle nuove sedi nucleari nazionali.
Sono stati proprio il mix tra "ragione d'urgenza" ed "utilizzo di capitali privati" e la privazione dei poteri decisionali delle regioni in materia ad aver condotto la Corte Costituzionale a cassare l'intero articolo, nei commi che vanno dall'1 al 4.
Secondo quanto stabilito dalla suprema corte di giustizia italiana, "trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato. Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum".
Inoltre, per quanto concerne la depotenziazione delle regioni in materia, la Corte Costituzionale afferma che "se le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi".
E conclude deliberando che "i canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati".
Quanto stabilito dalla Consulta, ancora una volta nel silenzio quasi tombale della stampa nazionale, apre ad una vera e propria svolta in termini energetici e ostruisce, di fatto e sin da adesso, un percorso accelerato verso la creazione di nuove centrali nucleari.
Le procedure d'urgenza, che consentirebbero nell'ordine di 10-15 anni, di avere energia nucleare operativa in Italia, confliggono con la necessità imprescindibile del governo di attribuire i costi di produzione degli impianti ai singoli privati. E l'automatico decadimento delle ragioni d'urgenza, ipso facto, determinano il ripristino automatico della facoltà degli enti locali, ed in particolar modo delle regioni, di appoggiare o rigettare integralmente le scelte operative e territoriali dell'esecutivo nazionale.
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